PREVENZIONE
Decreto Legislativo del 23 aprile 2004 n. 124 riguardante la Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30.
Il decreto legislativo ridefinisce in modo organico la vigilanza in materia di lavoro, identificando l'ambito di intervento dell'attività ispettiva e valorizzandone la funzione a tutela delle garanzie che caratterizzano la disciplina del rapporto di lavoro, del trattamento economico e degli obblighi previdenziali. Esso conferisce alle Direzioni regionali e provinciali del lavoro una competenza generale per quanto concerne le funzioni di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, che ai sensi dell'art. 6 sono svolte dal personale ispettivo delle suddette Direzioni. Inoltre il provvedimento rafforza la funzione preventiva e di sostegno all'applicazione delle norme di legislazione sociale svolta dagli organi di vigilanza attraverso l'introduzione di due nuovi istituti: il diritto di interpello, riservato alle associazioni di categoria ed agli ordini professionali e la conciliazione monocratica mediante la quale si previene l'insorgenza di controversie tra le parti del rapporto di lavoro e si regolarizzano inadempimenti di tipo civile o amministrativo.
Legge 14 febbraio 2003, n. 30 (legge Biagi)
L'elevata percentuale di lavoro nero e irregolare presente nel nostro Paese ha fatto avvertire la necessità di regole e schemi giuridici flessibili nel mondo del lavoro per consentire l'emersione del lavoro nero ed una maggiore tutela del lavoratore. Punti peculiari del suddetto decreto sono un insieme di interventi volti ad attivare strumenti e azioni finalizzate al raggiungimento di un mercato del lavoro trasparente ed efficiente, caratterizzato da un accesso a una occupazione regolare e di qualità e la modifica di vecchi contratti di lavoro con l'introduzione di nuove tipologie contrattuali che favoriscono il reciproco adattamento fra le esigenze dei lavoratori e quelle delle imprese e permettono di regolarizzare forme di lavoro che, fino all'entrata in vigore del decreto, risultavano precarie. Particolare importanza rivestono le norme che completano la riforma del sistema del collocamento e che riconoscono la mediazione privata e l'interposizione nei rapporti di lavoro legittime, allo scopo dichiarato di realizzare un sistema efficace e coerente di strumenti intesi a garantire trasparenza ed efficienza. Non meno rilevante è l'istituto della certificazione del contratto di lavoro (artt. 75-81) introdotto allo scopo di ridurre il contenzioso in materia di qualificazione dei rapporti di lavoro.
Art. 4bis D.Lgs. 181/2000 come modificato dal D.lgs. 297/2002riguardante la procedura per l'assunzione dei lavoratori.
In particolare è prevista l'assunzione diretta di qualsiasi tipologia occupazionale, anche diversa dal rapporto a tempo pieno e indeterminato, quale ad esempio i contratti di inserimento, l'apprendistato, o il contratto di lavoro a tempo determinato. Uniche esclusioni restano le assunzioni di lavoratori non comunitari, di lavoratori italiani da impiegare o trasferire all'estero e di lavoratori disabili ai sensi della L. 68/1999.
Di fondamentale importanza la formalità che permane per i datori di lavoro di effettuare una comunicazione agli uffici pubblici di collocamento (centri per l'impiego). Tale comunicazione, che deve contenere gli elementi indicati dalla legge, deve avvenire contestualmente all'assunzione (in passato entro 5 giorni dall'assunzione, in forza del comma 2 dell'art. 9 bis, L. 608/1996.
Tuttavia, fino alla predisposizione della nuova modulistica prevista dalla normativa, rimane fermo il precedente termine di 5 giorni per comunicare l'avvenuta assunzione e la correlata sanzione per la violazione della disposizione. Con l'approvazione e l'entrata in vigore della Legge Finanziaria lo scorso 1 gennaio 2007, siffatta comunicazione dovrà ora essere effettuata il giorno antecedente l'instaurazione del rapporto di lavoro mediante documentazione avente data certa di trasmissione (art. 172). Occorrerà, invece, l'emanazione di un decreto interministeriale che consenta la trasmissione solo per via telematica di un modello unificato. L'obbligo, inoltre, riguarda oltre ai rapporti di lavoro subordinato, i contratti di lavoro autonomo per co.co.co. e co.co.pro., socio lavoratore di cooperativa, associato in partecipazione con apporto lavorativo, tirocini di formazione e di orientamento e di ogni altro tipo di esperienza ad essi assimilata. In caso di urgenza collegata a esigenze produttive la comunicazione potrà farsi entro i cinque giorni successivi ma in tal caso il giorno prima dell'inizio del rapporto si deve comunque comunicare, sempre al servizio competente, la data di inizio della prestazione e le generalità del lavoratore e del datore. L'obbligo di comunicare l'inizio del rapporto di lavoro riguarda, inoltre, tutti i datori di lavoro, privati e pubblici, anche in caso di assunzioni a seguito di concorsi e graduatorie pubbliche.
Rimane fermo il termine di cinque giorni dalla cessazione o trasformazione del rapporto di lavoro per la comunicazione di vicende modificative dello stesso di cui all'art. 4 bis, comma 5 D.Lgs. 181/2000 anche se viene esteso, dalla novella legislativa, l'oggetto della comunicazione ad ulteriori casi.
Primaria importanza riveste anche il comma 2 dell'art. 4bis D.Lgs. 181/2000 in materia dei diritti di informazione che vantano i dipendenti nei confronti dei datori di lavoro in relazione alla dichiarazione sottoscritta contenente i dati di registrazione effettuata nel libro matricola nonché la comunicazione relativa alle condizioni di lavoro applicate di cui al D.lgs. 152/97.
Artt. 78 e 79 L. 23 dicembre 1998, n. 448
L'articolo 78 istituisce il Comitato per l'emersione del lavoro non regolare, le Commissioni regionali e provinciali e i tutori; L'art. 79, recante misure organizzative intese alla repressione del lavoro non regolare e sommerso, ha permesso la costituzione a livello locale di Unità operative integrate.
Nella consapevolezza dell'importanza rivestita dalla lotta al lavoro nero per la crescita dell'economia nazionale, la legge istituisce tre figure di fondamentale rilevanza nel processo di emersione della irregolarità destinate a cooperare per un unico obiettivo ed un'unica politica di intenti: combattere il lavoro nero significa combattere l'illegalità. Nascono il Comitato per l'emersione del lavoro non regolare, le Commissioni provinciali e regionali e i tutori, tutte figure con compiti coordinati di informazione, monitoraggio del territorio locale e raccordo con gli organi centrali di governo. Le Commissioni regionali promuovono il coordinamento tra i diversi attori che operano nel campo della lotta al sommerso (istituzioni locali, parti sociali, organismi di vigilanza, ecc.) e valutano le iniziative per favorire l'emersione del lavoro irregolare mediante l'individuazione di percorsi che prevedono il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali. Le misure da adottare dovrebbero agire in modo integrato riducendo gli incentivi ed aumentando i costi legati all'operare nell'irregolarità, sia per le imprese sia per i lavoratori, anche sollecitando intese a livello locale per l'emersione, soprattutto nei settori in cui il lavoro nero o grigio è più diffuso.
Il coordinamento delle iniziative permette alla Commissione di svolgere la funzione che maggiormente le compete, quella di essere un laboratorio di riflessione e di valutazione dell'impatto sul territorio regionale delle politiche nazionali in materia di emersione del lavoro non regolare, configurandosi altresì come organo in grado di predisporre documenti programmatici di intervento su piano regionale.
Queste, in sintesi, le attività svolte dalle Commissioni: ricerca, utilizzo degli strumenti per l'emersione, comunicazione/informazione, coordinamento e creazioni di connessioni, formazione.
Il Comitato, con il ruolo di supporto e coordinamento dell'azione delle attività locali (Commissioni e tutori), attua tutte le iniziative utili ai fini di una progressiva emersione del lavoro non regolare e valuta periodicamente i risultati conseguiti delle Commissioni regionali e provinciali e dei tutori per l'emersione ad esso collegati.
Art. 5 comma 2 D.Lgs. 343/2003 in materia di modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Con il presente decreto, si realizza il trasferimento del Comitato per l'emersione del lavoro non regolare dalla Presidenza del Consiglio al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
LEGGE 22 novembre 2002, n.266 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2002, n.210, recante disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale.
Vengono introdotti i CLES, Comitati per il lavoro e l'emersione del sommerso, istituiti presso le direzioni provinciali del lavoro. Essi avevano il compito di valutare i piani di emersione progressiva, di cui alla legge 383/2001, e giocavano un importante ruolo nell'incentivare e stimolare la presentazione dei progetti per l'emersione. I CLES erano destinati ad operare in collaborazione con le commissioni provinciali in cui sono presenti rappresentanti sindacali e datoriali ed a valutare il PIE definendo inoltre le modalità operative per l'attuazione. I CLES per legge devono comprendere 16 membri, i quali vengono nominati dal Prefetto: 8 di loro sono designati rispettivamente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, da quello dell' Ambiente, dall'INPS, dall'INAIL, dall'ASL, dal Comune, dalla Regione e dalla Prefettura, mentre gli altri 8 sono designati dai sindacati maggiormente rappresentativi sul piano nazionale, sia dai datori di lavoro, sia dai prestatori di lavoro. Le due cariche di CLES e Commissioni Regionali e Provinciali per l'emersione non sono incompatibili e, infatti, in alcune province i componenti della Commissione sono anche tra i membri del CLES. La Finanziaria 2007 prevede l'istituzione di una Cabina di regia nazionale di coordinamento, per concorrere allo sviluppo dei piani territoriali di emersione del lavoro ed alla promozione dell'occupazione regolare, nonché alla valorizzazione dei CLES.
Art 36 bis D.L. 223/2006 convertito con modificazioni nella Legge 248/2006 (Decreto Bersani-Visco).
La norma, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel settore dell'edilizia nonché al fine di contrastare il lavoro sommerso e irregolare, detta una serie di misure riguardanti la lotta al lavoro nero e il recupero contributivo. Particolarmente importante, in materia di prevenzione del fenomeno, è il comma 8 dell'articolo citato. Essa recita che le agevolazioni di cui all'articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, trovano applicazione esclusivamente nei confronti dei datori di lavoro del settore edile in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva anche da parte delle Casse edili (DURC). Le predette agevolazioni non trovano applicazione nei confronti dei datori di lavoro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per la durata di cinque anni dalla pronuncia della sentenza. L'art. 170 della Legge Finanziaria ha introdotto meccanismi per garantire, a partire dal 1° luglio 2007, il rispetto degli obblighi contributivi a tutti i settori di attività, estendendo il DURC in tutti i settori di attività.
Altra importante previsione contenuta nella norma è quella relativa all'obbligo, per i datori di lavoro del settore edile, di munire i lavoratori che impiegano nei cantieri di tessera di riconoscimento. In particolare, i datori di lavoro devono munire il personale occupato, a decorrere dal 1º ottobre 2006, di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità (nome, cognome, data di nascita) del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (nome o ragione sociale). I lavoratori sono tenuti a portare in chiara evidenza tale tessera; lo stesso obbligo fa capo ai lavoratori autonomi (ad es. artigiani) che operano nel cantiere, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. I soli datori di lavoro che occupano meno di 10 dipendenti, cioè massimo nove, in via alternativa, possono assolvere all'obbligo di esporre la tessera "mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori". Il limite è riferito al personale stabilmente in forza all'azienda, a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi.
Il riferimento ai lavoratori autonomi, evidentemente, è da interpretarsi nel senso di comprendere nel calcolo i lavoratori non subordinati che intrattengono comunque un rapporto continuativo con l'impresa (ad es. collaboratori coordinati e continuativi a progetto e associati in partecipazione). L'obbligo di tenere il registro in argomento è riferito a ciascun cantiere, cosicché l'impresa interessata è tenuta ad istituire più registri qualora impegnata contemporaneamente in lavori da effettuare in luoghi diversi. Viceversa, in caso di lavori da realizzarsi in tempi diversi, sarà possibile utilizzare il medesimo registro evidenziando tuttavia separatamente il giorno ed il luogo cui le annotazioni si riferiscono. Le annotazioni sul registro vanno effettuate necessariamente prima dell'inizio dell'attività lavorativa giornaliera in quanto trattasi di un registro "di presenza" in cantiere. Tale registro non può mai essere rimosso dal luogo di lavoro in quanto altrimenti si vanificherebbe la finalità per la quale lo stesso è stato istituito.
La norma, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel settore dell'edilizia nonché al fine di contrastare il lavoro sommerso e irregolare, detta una serie di misure riguardanti la lotta al lavoro nero e il recupero contributivo. Particolarmente importante, in materia di prevenzione del fenomeno, è il comma 8 dell'articolo citato. Essa recita che le agevolazioni di cui all'articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, trovano applicazione esclusivamente nei confronti dei datori di lavoro del settore edile in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva anche da parte delle Casse edili (DURC). Le predette agevolazioni non trovano applicazione nei confronti dei datori di lavoro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per la durata di cinque anni dalla pronuncia della sentenza. L'art. 170 della Legge Finanziaria ha introdotto meccanismi per garantire, a partire dal 1° luglio 2007, il rispetto degli obblighi contributivi a tutti i settori di attività, estendendo il DURC in tutti i settori di attività.
Altra importante previsione contenuta nella norma è quella relativa all'obbligo, per i datori di lavoro del settore edile, di munire i lavoratori che impiegano nei cantieri di tessera di riconoscimento. In particolare, i datori di lavoro devono munire il personale occupato, a decorrere dal 1º ottobre 2006, di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità (nome, cognome, data di nascita) del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (nome o ragione sociale). I lavoratori sono tenuti a portare in chiara evidenza tale tessera; lo stesso obbligo fa capo ai lavoratori autonomi (ad es. artigiani) che operano nel cantiere, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. I soli datori di lavoro che occupano meno di 10 dipendenti, cioè massimo nove, in via alternativa, possono assolvere all'obbligo di esporre la tessera "mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori". Il limite è riferito al personale stabilmente in forza all'azienda, a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi.
Il riferimento ai lavoratori autonomi, evidentemente, è da interpretarsi nel senso di comprendere nel calcolo i lavoratori non subordinati che intrattengono comunque un rapporto continuativo con l'impresa (ad es. collaboratori coordinati e continuativi a progetto e associati in partecipazione). L'obbligo di tenere il registro in argomento è riferito a ciascun cantiere, cosicché l'impresa interessata è tenuta ad istituire più registri qualora impegnata contemporaneamente in lavori da effettuare in luoghi diversi. Viceversa, in caso di lavori da realizzarsi in tempi diversi, sarà possibile utilizzare il medesimo registro evidenziando tuttavia separatamente il giorno ed il luogo cui le annotazioni si riferiscono. Le annotazioni sul registro vanno effettuate necessariamente prima dell'inizio dell'attività lavorativa giornaliera in quanto trattasi di un registro "di presenza" in cantiere. Tale registro non può mai essere rimosso dal luogo di lavoro in quanto altrimenti si vanificherebbe la finalità per la quale lo stesso è stato istituito.
La legge, oltre a dettare importanti disposizioni in materia di lavoro e politiche sociali, contiene anche misure specifiche volte a favorire l'emersione del lavoro irregolare, in linea di continuità con l'art. 36 bis D.L. 223/2006 convertito con modificazioni dalla Legge 248/2006.In particolare, accanto alla disposizione sulla comunicazione relativa ai rapporti di lavoro (vedi sopra - art. 172), alla costituzione di una Cabina di regia nazionale di coordinamento (vedi sopra) e di un Fondo emersione lavoro irregolare (FELI) per il finanziamento di supporto alle imprese che attivino processi di emersione (art. 166), alla estensione del DURC (documento unico di regolarità contributiva) ai datori di lavoro di tutti i settori (a partire dall'1-07-2007 si dovrà possedere tale documento per poter accedere ai benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale - art. 170), particolarmente rilevanti sono le seguenti novità:
- Viene introdotta una vera e propria procedura di regolarizzazione e riallineamento contributivo e retributivo per i datori di lavoro che abbiano instaurato rapporti totalmente in nero tramite una domanda da presentare all'INPS entro il 30-09-2007. La domanda dovrà contenere le generalità dei lavoratori da regolarizzare e i rispettivi periodi che possono riguardare, al massimo, i cinque anni precedenti. Presupposto imprescindibile è la stipulazione di accordi aziendali o territoriali specifici per la regolarizzazione di rapporti di lavoro, mediante contratti di lavoro subordinato, e l'attivazione di atti di conciliazione individuale. Per il pregresso, i due terzi di quanto dovuto all'INPS sono a carico del datore (un quinto all'atto dell'istanza e il restante in 60 rate mensili senza interessi), mentre nulla è dovuto da parte del lavoratore. Il successivo trattamento previdenziale sarà proporzionale a quanto versato. Le sanzioni sono condonate e per un anno vengono sospese ispezioni e verifiche degli organi di controllo e vigilanza. E' concesso un anno di tempo per adempiere alle normative sulla salute e la sicurezza adempimento, questo, che condiziona l'estinzione dei reati pregressi. I lavoratori non possono essere licenziati per un periodo di 24 mesi (salve le ipotesi di licenziamento per giusta causa o dimissioni). In caso di contratto a tempo indeterminato spetteranno alle imprese i benefici legati alla riduzione del cuneo fiscale (art. 167).
- Ai fini della regolarità contributiva per accedere ai benefici e agli incentivi previsti dall'ordinamento vengono istituiti, con uno o più decreti, indici di congruità. Essi, articolati per settore, categorie di imprese e territorio, definiscono il rapporto tra qualità dei beni e servizi offerti e quantità di ore lavorate da ritenersi normale, nonché lo scostamento considerato tollerabile. Il mancato rispetto degli stessi può costituire elemento sintomatico di lavoro non dichiarato ovvero nero e, dunque, di controllo (art. 169).
- Sono previste, poi, la destinazione di una quota del Fondo per l'occupazione per interventi strutturali volti a migliorare e riqualificare la capacità di azione istituzionale e l'informazione dei lavoratori in materia di lotta al lavoro sommerso ed irregolare, promozione di nuova occupazione e tutela della salute e sicurezza (art. 166 comma 1 lett. F); Misure volte promuovere l'emersione spontanea, rendendola conveniente per il datore di lavoro e garantendo la regolare e stabile occupazione per il lavoratore (art. 177); Finanziamento di progetti di ricerca in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di attività promozionali finalizzate alla prevenzione e alla diffusione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento ai settori con più elevato rischio infortunistico (art. 173).
Circolare in materia di call-center del 14 giugno 2006 del Ministero del Lavoro e Previdenza sociale
Con tale circolare il Ministero si occupa della definizione esatta degli elementi caratterizzanti i contratti di lavoro a progetto per poi calarli nel variegato settore del call center. Partendo dalla definizione di co.co.pro. si ammette la possibilità di utilizzare tali collaborazioni anche nell'attività telefoniche offerte dai call center purché il progetto, il programma di lavoro od una fase di esso siano idonei a configurare un risultato, determinato nei suoi contenuti qualificanti, che l'operatore telefonico assume l'obbligo di eseguire entro un termine prestabilito e con possibilità di autodeterminare il ritmo di lavoro (occorre individuare una specifica e singola campagna destinata ad essere esaurita in un determinato arco temporale). Tutto ciò con riferimento all'attività out bound, in cui il lavoratore può mantenere una certa autonomia a differenza dell'attività in bound in cui l'ispettore non gestisce la propria attività ma si limita a rispondere alle chiamate dell'utenza. In tal caso, ove l'attività sia disciplinata da un contratto a progetto deve essere correttamente ricondotta alla subordinazione da parte degli organi ispettivi.
REPRESSIONE
Art. 19, comma 3 D.Lgs. 276/2003
La norma stabilisce nell'importo da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato la sanzione amministrativa da infliggere al datore di lavoro che, nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro nel settore edile, non abbia inviato al Centro per l'impiego il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa, la comunicazione contenente il nominativo del lavoratore assunto, la data dell'assunzione, la tipologia contrattuale, la qualifica ed il trattamento economico e normativo, avendo così violato le disposizioni di cui all'art. art. 86, comma 10 bis, come sostituito dall'art. 36 bis, comma 6 D.L. 223/2006 convertito con modificazione dalla legge 248/06 (sanzione amministrativa ridotta: 166,66 euro per ogni lavoratore interessato). Poiché l' art. 172 della Legge Finanziaria 2007 ha esteso l' obbligo di comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro il giorno antecedente a tutti i settori di attività, tale sanzione dovrebbe ritenersi modificata in misura corrispondente a detta estensione, per violazione dell'art. 9 bis, comma 2 L. 608/1996, così come modificato dal suddetto articolo anche se sul punto il legislatore non si è ancora espresso.
Art. 19, comma 2 D.Lgs. 276/2003
La norma stabilisce nell'importo da 250 a 1500 euro per ogni lavoratore interessato la sanzione amministrativa da infliggere al datore di lavoro privato, ovvero responsabile dell'ente pubblico economico che, all'atto dell'assunzione, non abbia consegnato ai lavoratori una dichiarazione sottoscritta contenente i dati della registrazione effettuata nel libro matricola, ovvero nella sezione matricola e paga del registro d'impresa, nonché la comunicazione di cui al D.Lgs. 152/1997, avendo così violato le disposizioni di cui all'art. 4 bis. comma 2 D.Lgs. 181/2000 come modificato dal D.Lgs. 297/2002 (S. A. R: 500 euro per ogni lavoratore interessato).
Art. 18, comma 3 D.Lgs. 276/2003 come modificato dall'art. 4. comma 4, D.Lgs. 251/2004
La norma stabilisce nell'importo da 250 a 1250 euro la sanzione amministrativa da infliggere a chi, nella qualità di somministratore, non abbia comunicato per iscritto al prestatore di lavoro all'atto della stipulazione del contratto di lavoro ovvero all'atto dell'invio presso l'utilizzatore le informazioni di cui al comma 1, nonché la data di inizio e la durata prevedibile dell'attività lavorativa, avendo così violato le disposizioni di cui all'art. 21, comma 3 D.Lgs. 276/2003 (S. A. R.:416,66 euro).
Art. 36 bis, comma 5 D.L. 223/2006, convertito con modificazione dalla legge 248/06
La norma stabilisce nell'importo da 100 a 500 euro la sanzione amministrativa da infliggere al datore di lavoro che nei cantieri edili con almeno 10 dipendenti, munito a decorrere dal 1° ottobre 2006 il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, avendo così violato le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo (S. A. R.:166,66 euro). A differenza delle altre violazioni, in tal caso non è ammessa la procedura di diffida di cui all'art. 13 del D.Lgs. 124/2004.
Art. 36 bis, comma 5 D.L. 223/2006, convertito con modificazione dalla legge 248/06
La norma stabilisce nell'importo da 50 a 300 euro la sanzione amministrativa da infliggere al lavoratore che, nei cantieri edili, non abbia tenuto esposto la tessera di riconoscimento di cui è stato munito, avendo così violato le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo (S. A. R.: 100 euro).Non è ammessa la procedura di diffida.
Art. 36 bis, comma 5 D.L. 223/2006, convertito con modificazione dalla legge 248/06
La norma stabilisce nell'importo da 100 a 500 euro la sanzione amministrativa da infliggere al lavoratore autonomo, che esercita direttamente la propria attività nei cantieri, che non abbia tenuto esposto, a decorrere dal 1° ottobre 2006, per proprio conto la tessera di riconoscimento corredata da fotografia, contenente le sue generalità e l'indicazione del dante causa, avendo così violato le disposizioni di ci al comma 3 del medesimo articolo (S. A. R.: 166,66 euro). Non e ammessa la procedura di diffida.
Art. 36 bis, comma 5 D.L. 223/2006, convertito con modificazione dalla legge 248/06
La norma stabilisce nell'importo da 100 a 500 euro la sanzione amministrativa da infliggere al committente dell'opera in solido con il datore di lavoro che, nei casi in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere più datori di lavoro o lavoratori autonomi, non abbia munito a decorrere dal 1° ottobre 2006 il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, avendo così violato le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo (S.A.R.: 166,66 euro).Non è ammessa la procedura di diffida.
Art. 36 bis, comma 5 D.L. 223/2006, convertito con modificazione dalla legge 248/06
La norma stabilisce nell'importo da 100 a 500 euro la sanzione amministrativa da infliggere al datore di lavoro che, nell'ambito dei cantieri edili con meno di dieci dipendenti, in alternativa all'obbligo di cui al comma 3, non abbia annotato su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro,gli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori, avendo così violato le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo. Nel computo delle unità lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati (S.A.R.: 166,66 euro). Non è ammessa la procedura di diffida.
Art. 36 bis, comma 7 D.L. 223/2006, convertito con modificazioni dalla legge 248/06
La norma stabilisce nell'importo da 1.500 a 12.000 euro per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo una maxisanzione amministrativa da infliggere al datore di lavoro che abbia impiegato lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, avendo così violato le disposizioni di cui all'art. 3, comma 3 D.L. 12/2002 convertito con modificazioni dalla legge 73/2002, come sostituito dall'art. 36 bis comma 7 D.L. 223/2006 (S.A.R.: 3000 euro per ciascun lavoratore, maggiorata di 150 euro per ciascuna giornata di lavoro effettivo). Non è ammessa la procedura di diffida. La competenza all'irrogazione della sanzione amministrativa non appartiene più all'Agenzia delle Entrate (che applicava la sanzione amministrativa dal 200 al 400 per cento dell'importo, per ciascun lavoratore irregolare, del costo del lavoro calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali, per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data di contestazione della violazione), ma dal 12 agosto 2006, data di entrata in vigore della legge n. 248/2006, la competenza fa capo alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente.
In linea generale resta fermo comunque il principio che la constatazione e la conseguente contestazione della violazione compete agli organi preposti ai controlli in materia fiscale, contributiva e del lavoro.Il rapporto di lavoro "in nero" iniziato anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 248/2006 (12 agosto 2006) e proseguito oltre tale data, rientra nel campo diapplicazione della nuova disciplinaintrodotta dall'art. 36-bis, comma 7.
Art. 36 bis, comma 7 D.L 223/2006, convertito con modificazioni dalla legge 248/2006
La norma stabilisce in un importo non inferiore a 3.000 euro le sanzioni civili per omesso versamento di contributi e premi che sorge dall'accertamento della posizione di ciascun lavoratore non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, così sostituendo l'art. 3, comma 3 D.L. 12/2002 convertito con modificazioni dalla legge 73/2002.
Art. 19, comma 3 D.Lgs. 276/2003
La norma stabilisce nell'importo da 100 a 500 euro per ogni lavoratore la sanzione amministrativa da infliggere al datore di lavoro che non abbia comunicato al competente Centro per l'impiego, entro cinque giorni, l'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro con i lavoratori indicati, avendo così violato le disposizioni di cui all'art. 21 L. 264/1949 (S.A.R.: 166,66 euro per ogni lavoratore interessato).
Art. 36 bis, comma 1 D.L. 223/2006, convertito con modificazioni dalla legge 248/06
La norma stabilisce un collegamento tra le problematiche di sicurezza nei luoghi di lavoro e l'utilizzo di manodopera irregolare, basato sulla constatazione che le imprese che ricorrono a manodopera irregolare sono anche quelle che presentano maggiori tassi infortunistici. La ratio della disposizione individua una "presunzione" da parte dell'ordinamento circa la situazione di pericolosità che si verifica in cantiere in conseguenza del ricorso a manodopera "non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria". La manodopera fuori norma, oltre a non essere regolare sotto il profilo strettamente lavoristico, non ha verosimilmente ricevuto alcuna "formazione ed informazione" sui pericoli che caratterizzano l'attività svolta nel settore edile. Per questo è assegnata al personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale la competenza ad adottare provvedimenti di sospensione dei cantieri edili tutte le volte che riscontrino direttamente, ovvero a seguito di segnalazione da parte dell'INPS o dell'INAIL, la presenza nel cantiere di personale al lavoro non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere. Il personale "non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria" va individuato nel personale totalmente sconosciuto alla P.A. in quanto non iscritto nella documentazione obbligatoria né oggetto di alcuna comunicazione prescritta dalla normativa lavoristica e previdenziale (in base a tale formulazione, restano esclusi ad esempio gli eventuali rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto che risultano iscritti sul libro matricola, mentre invece eventuali forme di collaborazione occasionale in assenza di qualunque formalizzazione su libri o documenti obbligatori, potranno contribuire alla determinazione della percentuale di personale irregolare); la percentuale del personale "in nero" deve essere rapportata alla totalità dei lavoratori della singola impresa operanti nel cantiere al momento dell'accesso ispettivo (e non già complessivamente in forza all'azienda) e risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria. Viene in sostanza chiarito che non influisce il numero totale di dipendenti in forza all'impresa, ma quelli che occupa nel singolo cantiere, al momento dell'accesso ispettivo. La percentuale si calcola tenendo conto del rapporto tra lavoratori irregolari e lavoratori regolarmente occupati. La sospensione può essere disposta anche nel caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale. Per "reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale", deve intendersi la ripetizione di una o più delle diverse condotte illecite contemplate nella norma, riferita ad almeno un lavoratore, in un determinato arco temporale, tale da non poter considerare la condotta stessa meramente occasionale. L'ambito applicativo dell'articolo 36 bis riguarda le imprese inquadrate o inquadrabili previdenzialmente come imprese edili, e le imprese non edili che operano comunque nell'ambito delle realtà di cantiere. In particolare, l'ambito di applicazione della disposizione riguarda le imprese che svolgono: lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento; trasformazione, rinnovamento o smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese linee elettriche, parti strutturali degli impianti elettrici, opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e - solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile - opere di bonifica, sistemazione forestale e sterro; scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per i lavori edili o di ingegneria civile.
La segnalazione, conseguente ad accertamenti effettuati da ispettori dell'INPS, dell'esistenza di fatti che possono determinare la sospensione del cantiere edile, deve essere trasmessa sollecitamente, anche in via telematica, con una specifica nota sottoscritta dall'ispettore direttamente alla direzione provinciale del lavoro competente per territorio. Per la Sicilia, vale come riferimento il competente Assessorato regionale, dal quale dipendono gli ispettorati provinciali. Alla comminazione della sanzione amministrativa consegue, inoltre, l'emanazione dell'ulteriore provvedimento sanzionatorio (a cura del Ministero delle infrastrutture) di interdizione dalla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e dalla partecipazione a gare pubbliche. Tale provvedimento può avere una durata pari a quella del provvedimento di sospensione dei lavori oppure superiore (ma non oltre i due anni). Il personale ispettivo delle Direzioni del Lavoro è stato, dunque, investito, di un delicato potere, il cui esercizio non costituisce, tuttavia, un obbligo, essendo lasciata alla discrezionalità del funzionario la valutazione circa l'opportunità di procedere o meno all'adozione del provvedimento di sospensione. Sul punto è intervenuta una circolare del Ministero del lavoro e della Previdenza sociale (N. 29/2006): "il provvedimento di sospensione dei lavori nel cantiere deve essere "di norma adottato" ogniqualvolta si riscontri la sussistenza di uno o ambedue i presupposti richiesti, salvo valutare circostanze particolari che suggeriscano, sotto il profilo dell'opportunità, di non adottare il provvedimento. In particolare, avendo riguardo alla natura del rischio dell'attività svolta dai lavoratori irregolari, il provvedimento può non essere adottato quando il rischio per la salute e sicurezza dei lavoratori risulta di lieve entità in relazione alla specifica attività svolta nel cantiere, nonché quando l'interruzione dell'attività svolta dall'impresa determini a sua volta una situazione di pericolo per l'incolumità dei lavoratori delle altre imprese che operano nel cantiere." Il provvedimento cautelare può essere impugnato con ricorso amministrativo in via gerarchica o in sede giudiziale innanzi all'autorità giudiziaria amministrativa territorialmente competente. Il provvedimento potrà, tra l'altro, essere censurato per difetto o carenza ovvero contraddittorietà della motivazione, ma non potranno essere censurate le valutazioni operate dall'organo ispettivo circa l'opportunità di adottare tale provvedimento. L'inosservanza del provvedimento di sospensione dei lavori configura l'ipotesi di reato di cui all'art. 650 c.p. il quale punisce "chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene" con l'arresto sino a tre mesi e l'ammenda sino ad € 206. In tal caso, infatti, si è in presenza di un provvedimento emanato per ragioni di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori che, quale bene costituzionalmente tutelato, rientra nell'ambito della nozione di sicurezza pubblica.
Due le condizioni per la revoca del provvedimento: la regolarizzazione dei lavoratori in nero non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, e l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale.
Legge Finanziaria
La legge prevede anche misure volte a contrastare il lavoro nero e a rafforzare l'attività ispettiva. In particolare è previsto:
- un incremento delle sanzioni amministrative in materia di lavoro, di legislazione sociale e di documentazione obbligatoria previste da norme entrate in vigore prima del 1° gennaio 1999. In particolare, l'importo è stato quintuplicato (sia per tener conto del lasso temporale, sia per rendere più incisiva la sanzione) per diverse sanzioni, la maggior parte delle quali già previste dal T.U. 30/06/1965, n. 1124. Le maggiori entrate finanziano il Fondo per l'occupazione (art. 171). Sono le seguenti: omessa o irregolare registrazione sui libri di paga e matricola (da 125 a 770 Euro), omessa tenuta e registrazione del registro infortuni (da 2.580 a 15.490 Euro), omissione della denuncia di infortunio del lavoratore (da 1.290 a 7.745 Euro), per non avere osservato le norme giuridiche sui minimi inderogabili del trattamento economico e normativo (da 125 a 770 Euro, Ipotesi aggravata da 770 a 5.160 Euro), omissioni o irregolarità relativa alle buste di paga (da 125 a 770 Euro), omissione dell'istituzione del registro dei lavoranti a domicilio (da 1.290 a 7.745 Euro), omissione dell'istruzione dell'apprendista e della collaborazione con enti preposti alla sua formazione (da 515 a 770 Euro), omessa consegna del Libretto di controllo al Lavorante a domicilio da (L290 a 7.745 Euro), per avere fatto eseguire agli autisti un numero di ore superiore a quelle giornaliere consentite (da 341,25 a 1.375,50 Euro, a giornata e a dipendente), per avere fatto agire lavoratori dello spettacolo sprovvisti del certificato di agibilità (125 Euro, a giornata e a dipendente), omessa presentazione del rapporto biennale sullo stato del personale maschile e femminile (da 515 a 2.580 Euro), impedimento alla vigilanza degli organi ispettivi (da 1.290 a 12.910 Euro), omessa o ritardata erogazione dell'indennità di malattia e di maternità al Lavoratore che ne maturi il diritto (125 Euro,per Lavoratore), omessa comunicazione all'Inps di notizie comprovanti il diritto agli assegni familiari al lavoratore (da 255 a 2.580 Euro).
- Un potenziamento di 60 unità dell'organico del Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro, nucleo specificamente addetto all'ispezione del lavoro, nel cui contingente deve essere previsto almeno il 50% di unità già in possesso di esperienza e capacità operativa nella materia giuslavoristica (art. 62).
- La costituzione di banche dati e il coordinamento interventi ispettivi. Al fine di coordinare specifici interventi di contrasto al lavoro nero e alla evasione contributiva, viene esteso alle Camere di Commercio l'obbligo di fornitura dei dati che saranno messi a disposizione dei servizi ispettivi. E' prevista, poi, la costituzione di una banca dati telematica contenente informazioni relative ai datori di lavoro ispezionati e altri dati utili attraverso la collaborazione del personale e delle risorse strumentali dell'INPS e dell'INAIL con il Ministero del Lavoro (art. 168).
- In materia di appalti, l'inserimento nell'ambito dei requisiti, atti ad ottenere la qualificazione per eseguire lavori pubblici ai sensi della normativa relativa al Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, dell'avvenuto adempimento degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa; la previsione della responsabilità in solido dell'imprenditore committente con l'appaltatore o eventuali ulteriori subappaltatori per tutti i danni per i quali il lavoratore non risulti indennizzato dall'INAIL nonché per i trattamenti retributivi ed i contributi previdenziali dovuti. Tale responsabilità opera solidale opera fina a due anni dalla cessazione dell'appalto; La previsione dell'obbligo da parte degli enti aggiudicatori, nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizio e di forniture, di valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro come determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministero del Lavoro e della previdenza sociale (art. 116 commi 911 e 912).
- Configurazione, quale appropriazione indebita, dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali nel settore agricolo operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti (art. 168 bis comma 1176).
Decreto legislativo 26 gennaio 2007 n. 6 recante disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture)
A seguito di un incontro con le parti sociali e con i Ministri del Lavoro e delle Infrastrutture, è stato adottato, in sede di deliberazione preliminare da parte del Consiglio dei ministri, il primo dei decreti legislativi correttivo del "codice degli appalti" (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, del 12 aprile 2006 n. 163). In particolare tre sono le importanti misure previste dal decreto legislativo, alcune delle quali ricognitive delle precedendi disposizioni contenute nella legge Finanziaria e nel decreto Bersani.
La prima misura costituisce, appunto, palese attuazione di quanto già statuito dalla Legge Finanziaria, in relazione al possesso, da parte degli imprenditori, del DURC. Viene infatti inserito un'importante presupposto soggettivo per la partecipazione agli appalti pubblici da parte degli imprenditori, essendo questa limitata solo a coloro i quali possiedono siffatto documento attestante la regolarità contributiva ed il rispetto delle norme in materia di sicurezza dei lavoratori. In tal modo da un lato si premiano gli imprenditori che rispettano le leggi in materia e la regolarità contributiva e dall'altro lato si impedisce di partecipare alle gare pubbliche a coloro che non dimostrano analogo rispetto delle leggi, così garantendo parità di trattamento e libera concorrenza a tutti i partecipanti.
La seconda misura presa in considerazione dal provvedimento è quella relativa al riconoscimento di una sorta di responsabilità solidale dell'appaltante in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore nel pagamento dei contributi e delle retribuzioni dovute ai lavoratori. Infatti, nel caso di inadempimento dell'appaltatore di tali obblighi, l'appaltante sarà tenuto a corrispondere i versamenti dovuti e non versati salvo poi vedersi attribuito il diritto di rivalersi nei confronti dell'appaltante per il recupero delle somme sborsate. Tale riconoscimento, ovviamente, porta ad una maggiore responsabilizzazione delle parti del contratto ed in particolare dell'appaltante, il quale dovrà prestare attenzione nel caso in cui, ad esempio, l'offerta economica sia troppo bassa potendo essere questo un indice di congruità del costo di lavoro e quindi un indice del mancato rispetto delle norme poste a tutela dei lavoratori, pena, in caso contrario, l'obbligo di rispondere personalmente.
L'ultima ma non meno importante misura prevista è quella, indicata già nel decreto Bersani, che impedisce la partecipazione alla gara pubblica dei soggetti che siano risultati destinatari del provvedimento interdittivo di cui all'art. 36 bis del decreto medesimo spronando, così, le imprese ad evitare di subire il provvedimento di sospensione del cantiere con lavoratori irregolari poiché ciò determinerebbe gravi conseguenze.
Disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 17 novembre 2006
Il testo legislativo prevede l'individuazione della fattispecie di reato per grave sfruttamento di manodopera nei casi di retribuzione ridotta di oltre un terzo rispetto ai minimi contrattuali, sistematiche e gravi violazioni della disciplina in materia di orario di lavoro e riposo settimanale, gravi violazioni dei requisiti di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro. La pena minima prevista è la reclusione da tre a otto anni ed una multa di 9000 euro per ogni persona reclutata o occupata, maggiorata se gli occupati sono minori di sedici anni o stranieri clandestini. Ove venga accertata l'occupazione illegale di almeno quattro lavoratori irregolarmente presenti in Italia è possibile anche il sequestro dei luoghi di lavoro.

