E' stato rafforzato il sistema sanzionatorio per l'impiego di lavoratori non risultanti da scritture o altra documentazione obbligatoria, con riferimento alle aziende di qualsiasi settore, sia con riguardo alle sanzioni amministrative che a quelli civili.
Le nuove disposizioni si applicano alle violazioni commesse dal 12 agosto 2006, con la precisazione che per le condotte di carattere permanente (iniziate anche anteriormente all'entrata in vigore della legge) occorre fare riferimento alla data di cessazione del comportamento lesivo, che di norma coincide con quella dell'accertamento da parte del personale ispettivo.
a) Maxisanzione amministrativa
Le novità, rispetto alla formulazione del 2002, non si limitano solo alla misura della sanzione (secondo la previgente normativa la violazione era punita con una sanzione amministrativa dal 200 al 400 per cento dell'importo del costo del lavoro per ciascun lavoratore irregolare) ma riguardano anche l'ambito soggettivo di applicazione, nonché la competenza all'irrogazione.
Sotto il primo profilo, infatti, la dizione "impiego di lavoratori dipendenti non risultanti da scritture…" contenuta nel precedente testo 14 è stata sostituita con la seguente "l'impiego di lavoratori …".
Questo significa che è da considerare lavoratore " in nero", ai fini dell'applicazione della sanzione, non soltanto il lavoratore subordinato non registrato sui libri paga e matricola o di cui non si sia comunicata l'assunzione, ma anche il para-subordinato e il lavoratore autonomo sconosciuti agli enti previdenziali, in quanto non risultanti da alcuna "documentazione obbligatoria" (ad esempio mancata iscrizione alla Camera di Commercio).
E' stata altresì modificata la competenza ad irrogare la sanzione, prima riferita all'Agenzia delle Entrate e riservata ora alle Direzioni Provinciali del Lavoro, alle quali compete sia la contestazione della violazione che l'eventuale ordinanza ingiunzione.
Nulla cambia circa le competenze degli organi di vigilanza degli Enti previdenziali e pertanto gli ispettori devono continuare ad effettuare la constatazione dell'illecito, segnalando tempestivamente la stessa alla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio.
b) Sanzioni civili connesse all'omesso versamento del premio
Di particolare rilievo per l'Istituto è la previsione della soglia minima della sanzione civile, dovuta per l'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore non risultante dalle scritture o altra documentazione obbligatoria.
La legge, infatti, prevede che "l'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può essere inferiore a Euro 3.000 indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata" 15 .
Tale previsione integra quindi il sistema sanzionatorio in vigore dal 2001 16, in quanto non solo viene introdotta una soglia minima, nei casi in cui la quantificazione della sanzione civile risulti inferiore all'importo di Euro 3.000, ma questa stessa è riferita al singolo lavoratore e non più alle retribuzioni complessivamente evase.
La circolare ministeriale chiarisce che la quantificazione della stessa in misura non inferiore ad Euro 3000 per ciascun lavoratore deve essere "distintamente riferita alla contribuzione previdenziale ed alla assicurazione Inail ".
Secondo l'interpretazione ministeriale, inoltre, la sanzione trova applicazione nelle ipotesi in cui sia scaduto il termine per il "versamento dei contributi relativi al periodo di paga in corso al momento dell'accertamento".
Questo fa ritenere, ai fini Inail, che presupposto per la sua applicazione - nei casi in cui la ditta sia comunque già titolare di un rapporto assicurativo per l'attività svolta - è che sia scaduto il termine di legge per la dichiarazione delle retribuzioni afferenti l'anno o il minor periodo di riferimento e per il conseguente versamento del premio definitivamente dovuto per lo stesso periodo 17 .
c) Istruzioni operative per le sanzioni civili
In attesa della necessaria implementazione procedurale idonea a gestire le sanzioni civili in discorso, le Sedi devono operare come segue:
- all'atto della liquidazione del verbale ispettivo, che dovrà riportare l'importo delle retribuzioni non denunciate per ciascun lavoratore interessato, l'operatore deve inserire l'evasione salariale distintamente per singolo lavoratore, evitando di sommare le retribuzioni riferite a soggetti diversi;
- la procedura provvede a calcolare il premio e la relativa sanzione civile nella misura prevista dalla Legge n. 388/2000;
- al momento dell'invio alla verifica, l'operatore ha la possibilità di vedere l'importo della sanzione calcolata dalla procedura e quindi valutare se la stessa è congrua rispetto al limite minimo di Euro 3.000;
- qualora sia inferiore, applicherà lo specifico "codice di funzione" per escludere detta sanzione dalla richiesta;
- procederà, quindi, all'inserimento di un titolo manuale - con valore di sanzione civile per l'importo suddetto - avendo cura di indicare anche una data di scadenza uguale a quella fissata per il pagamento del premio;
- effettuata la stampa del provvedimento elaborato da GRA, è necessario integrare lo stesso per la parte riguardante i riferimenti normativi ("sanzione civile ex art. 36 bis comma 7 della Legge n. 248/2006") e l'importo, provvedendo, altresì, a completare il fac simile dell'F24 con tutti i dati utili.
E' indispensabile che le richieste in esame siano raccolte in apposite evidenze, sia per agevolarne l'individuazione in vista dell'eventuale successivo recupero coattivo, sia ai fini di monitoraggio (numero casi e importo dei premi e delle sanzioni).
Le Direzioni Regionali, a tale proposito, cureranno il monitoraggio mensile delle richieste effettuate dalle Unità dipendenti, trasmettendo trimestralmente alla Direzione Centrale Rischi i dati di sintesi riferiti alla regione.

